DANNI PROVOCATI DA ANIMALI

La responsabilità per i danni cagionati da animali è prevista e regolata dall’art. 2052 c.c., in forza del quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Ai sensi della citata norma, quindi, il proprietario, o chi ne fa uso, è tenuto a rispondere dei danni cagionati dall’animale sulla base di una responsabilità oggettiva superabile esclusivamente con la prova del caso fortuito.

Se la persona che causa il danno, in modo colposo o doloso, è coperta nella sua attività da una polizza assicurativa di responsabilità civile, sarà la compagnia a risarcire la terza persona per il danno, fino al massimale convenuto nella polizza. Se invece il soggetto che causa il danno non è coperto da una polizza, il risarcimento avverrà a carico del soggetto stesso.