Infortuni sul lavoro

infortuni sul lavoro.sitoCon il termine infortunio sul lavoro si intende un evento traumatico generato da una causa violenta ed occorso sul posto di lavoro, in occasione dello svolgimento di quest’ultimo o durante il tragitto che il lavoratore compie per recarsi o rientrare dallo stesso, (c.d. infortunio in itinere), dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo, che comporti l’incapacità di prestare la propria attività lavorativa per più di tre giorni.
La legge prevede un’assicurazione obbligatoria a tutela dei lavoratori che subiscono un infortunio per il mancato rispetto degli obblighi di prevenzione e sicurezza, questa consente di ottenere, oltre a prestazioni sanitarie specifiche, un indennizzo proporzionato al livello di gravità dell’evento traumatico.
L’infortunio sul lavoro è un concetto ben distinto dalla c.d. malattia professionale, infatti pur trattandosi in entrambi i casi di malattia del corpo nell’infortunio la causa generativa deve essere c.d. violenta (provocata da un’azione intensa e concentrata nel tempo).

Inoltre è importante differenziare l’infortunio assicurativo da quello lavorativo, poiché un lavoratore può comunque decidere di andare al lavoro, malgrado abbia subito lesioni fisiche, senza che tuttavia risulti guarito ma semplicemente per esigenze lavorative non rimandabili. In questo caso è sufficiente la prescrizione medica di prolungamento su certificati in carta semplice, rilasciati da un professionista per consentire che le spese mediche per gli stessi vengano adeguatamente rimborsate.

Ecco perché è fondamentale AFFIDARSI AD ESPERTI NEL CAMPO INFORTUNISTICO:
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-  Valuteremo e quantificheremo tramite i nostri medici legali e dirigenti INAIL l’EQUITÀ DEL RISARCIMENTO eventualmente stabilito dall’INAIL
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-  Stabiliremo se richiedere il cosiddetto DANNO DIFFERENZIALE, ossia tutte quelle voci di danno che non risultano di competenza gestionale dell’Inail e che costituiscono ulteriore risarcimento per la persona, soprattutto quando si parla di infortunio in itinere.
-  Seguiremo l’eventuale RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO che abbia subito a sua volta un danno causato dalla mancanza di un dipendente, o dalle spese non previste per sopperire a tale assenza (come ad esempio l’assunzione di un sostituto).